Certificazione DOP

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

“ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIA”

DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

<strong>Art. 1. Denominazione</strong>

La denominazione di origine protetta ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ ĆØ riservata al prodotto che risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

<strong>Art. 2. Base ampelografia</strong>

Lā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti in tutto o in parte dai seguenti vitigni: Lambrusco (tutte le varietĆ  e cloni);

Ancellotta, Trebbiano (tutte le qualitĆ  e cloni);

Sauvignon, Sgavetta;

Berzemino, Occhio di Gatta.

Il prodotto di cui all’art. 1 può, altresƬ, essere ottenuto dalle uve dei vitigni iscritti alle DOC in provincia di Reggio Emilia.

<strong>Art. 3. Zona di produzione</strong>

Le uve destinate alla produzione dellā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ devono essere prodotte nel territorio idoneo della provincia di Reggio Emilia.

<strong>Art. 4.Caratteristiche della materia prima</strong>

Le uve destinate alla produzione dellā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ devono assicurare al mosto un titolo di almeno 15 gradi saccarometrici e la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non potrĆ  superare i 160 quintali.

La resa massima di uva in mosto destinato alla concentrazione non deve essere superiore al 70%.

L’eventuale eccedenza di resa può essere destinata solo all’acetificazione.

<strong>Art. 5. Metodo di elaborazione</strong>

I mosti freschi destinati alla produzione dellā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ possono essere sottoposti ad un processo di decantazione e refrigerazione purchĆ© non si provochi il congelamento della parte acquosa. ƈ vietata l’utilizzazione di mosti muti e/o mosti addizionati di qualsiasi additivo e sostanza.

I mosti destinati alla produzione della denominazione ā€œReggio Emiliaā€ sono sottoposti a cottura a pressione atmosferica in vasi aperti. A seguito della riduzione di volume derivante dalla cottura, il contenuto minimo in zucchero del mosto cotto non dovrĆ  avere una gradazione zuccherina superiore a 40 gradi Brix.

Le operazioni di elaborazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento del prodotto devono avvenire nel territorio della provincia di Reggio Emilia.

Per la produzione dellā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ il mosto cotto ĆØ sottoposto a fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica in locali tradizionali di produzione. I locali, noti nella zona di origine con il nome di ā€œacetaieā€, devono essere rispondenti alle esigenze ambientali e termiche tali da consentire una maturazione del prodotto secondo le tradizionali metodologie assicurando al prodotto stesso la necessaria ventilazione e la soggezione alle naturali escursioni termiche.

La fermentazione zuccherina ed ossidazione acetica ottiene ottimale maturazione, invecchiamento ed affinamento dopo un adeguato periodo di tempo, in ogni caso non inferiore ai 12 anni, con il rispetto delle procedure consolidate nella tradizione plurisecolare e senza addizione di altre sostanze fatta eccezione dell’eventuale innesto delle colonie batteriche note con il nome di ā€œmadreā€.

Le operazioni di affinamento ed invecchiamento dellā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ avvengono per travaso successivo di mosto cotto in botticelle o vaselli di differenti dimensioni e tipi di legno classici della zona – rovere, castagno, ciliegio, ginepro, gelso, frassino, robinia – che devono essere specificamente numerate e contrassegnate per la loro individuazione da parte degli organi di controllo e comprese in unitĆ  produttive dette batterie.

ƈ vietata l’aggiunta di qualsiasi sostanza non indicata nel presente disciplinare.

La commercializzazione di mosto o prodotto atto a produrre la denominazione di origine protetta di cui all’art. 1 all’esterno della zona indicata nell’art. 3 fa perdere in via definitiva il diritto di utilizzo e menzione della denominazione stessa e di qualsiasi riferimento alla metodologia di produzione.

<strong>Art. 6 Caratteristiche al consumo</strong>

Lā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: bruno scuro, limpido, lucente; densitĆ : apprezzabile e di scorrevole sciroppositĆ ; profumo penetrante e persistente, fragrante con gradevole aciditĆ  e bouquet caratteristico anche in relazione ai legni utilizzati e ai lunghi invecchiamenti; sapore: dolce ed agro ben amalgamato di apprezzabile aciditĆ  ed aromaticitĆ  in armonia con i caratteri olfattivi; aciditĆ  totale: non inferiore a 5 gradi (espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di prodotto); densitĆ  a 20 gradi centigradi: non inferiore a 1,200 gr/ml.

L’accertamento delle caratteristiche analitiche ed organolettiche della denominazione ĆØ effettuato su richiesta degli interessati su tutte le partite prima dell’immissione al consumo.

Il prodotto esaminato, elaborato come indicato all’articolo 5 e in possesso delle caratteristiche analitiche sopra indicate, viene classificato secondo un giudizio numerico complessivo, espresso dal panel di assaggiatori in occasione dell’esame sensoriale.

L’analisi sensoriale considera i seguenti caratteri, definendo un punteggio complessivo sulla base dei rispettivi intervalli:

caratteri visivi: da 27 a 60 punti;

caratteri olfattivi: da 44 a 75 punti;

caratteri gustativi: da 129 a 210 punti.

Ciascun carattere può essere a sua volta rappresentato tramite più specifici descrittori, stabiliti con riferimento alla tradizione e agli sviluppi dei criteri di analisi sensoriale.

Un punteggio inferiore a 240 identifica un prodotto non idoneo alla commercializzazione che, di conseguenza, non può essere imbottigliato.

Il prodotto idoneo alla commercializzazione viene classificato nelle seguenti categorie:
<ol>
<li>punteggio compreso tra 240 e 269;</li>
<li>punteggio pari o superiore a 270;</li>
<li>punteggio pari o superiore a 300, e invecchiamento non inferiore a 25 anni.</li>
</ol>
<strong>Art. 7. Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento</strong>

Il superamento dell’esame analitico e sensoriale ĆØ condizione vincolante per poter commercializzare il prodotto con la denominazione prevista all’art. 1. L’esame analitico avviene secondo le seguenti procedure.

Presentazione delle partite da imbottigliare: i produttori presentano le partite di prodotto che intendono imbottigliare in contenitori di acciaio inox o di plastica alimentare, insieme ad una dichiarazione che specifica il numero dei barili dai quali ĆØ stato effettuato il prelievo e le quantitĆ  corrispondenti.

Procedure codificate:
<ol>
<li>attribuzione di un numero progressivo alla partita presentata che viene trascritto sui cartellini applicati al contenitore e ai quattro campioni (due dei quali a disposizione per eventuali ulteriori analisi), prelevati dalla partita di prodotto presentata e sigillati;</li>
</ol>
<ol>
<li>invio di un campione al laboratorio per le analisi di aciditĆ  e densitĆ ;</li>
</ol>
<ol>
<li>qualora le analisi suddette siano conformi, esecuzione dell’analisi sensoriale; il campione per questa analisi viene conservato ad una temperatura di 20°C e identificato con un metodo che ne assicuri l’anonimitĆ .</li>
</ol>
L’analisi sensoriale avviene secondo le seguenti procedure:
<ol>
<li>convocazione di un panel di assaggiatori estratti garantendo la loro alternanza dall’elenco che riporta solo i nominativi degli assaggiatori abilitati dopo un adeguato percorso formativo; la capacitĆ  degli assaggiatori di assicurare valutazioni corrette ed omogenee viene costantemente valutata;</li>
</ol>
<ol>
<li>gli assaggiatori, utilizzando apposita scheda che riporta i descrittori dei caratteri visivi, olfattivi e gustativi abbinati a valori numerici, individuano il descrittore che ĆØ espressione della sensazione percepita e registrano il relativo valore;</li>
</ol>
<ol>
<li>la somma dei citati valori numerici rappresenta la valutazione dell’assaggiatore; la mediana delle valutazioni dei singoli rappresenta il giudizio del panel (la mediana consiste nel punteggio intermedio che risulta ordinando dal più basso al più alto i punteggi espressi dai singoli componenti del panel);</li>
</ol>
<ol start=”240″>
<li>il produttore ha facoltĆ  di imbottigliare solo il prodotto risultato idoneo, che ha ottenuto un punteggio uguale o superiore a 240.</li>
</ol>
L’imbottigliamento del prodotto giudicato idoneo a seguito dell’espletamento della procedura di cui al presente articolo, avviene nell’ambito del territorio amministrativo della provincia di Reggio Emilia.

I contenitori in cui ĆØ confezionato lā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ debbono essere unici nella forma, in grado di assicurare la conservazione della qualitĆ  ed il prestigio del prodotto stesso e devono rispondere alle misure e caratteristiche tecniche qui di seguito elencate:

tipo A: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 100 ml di prodotto, della forma simile ad un tulipano rovesciato: altezza totale: cm 15; diametro massimo: cm 5,20; altezza collo: cm 5,00; diametro minimo del collo: cm 1,80; diametro bocca del collo: cm 2,90; diametro della base: cm 5,00.

tipo B: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 250 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml: altezza totale: cm 19; diametro massimo: cm 6,50; altezza collo: cm 6,50; diametro minimo del collo: cm 2,30; diametro bocca del collo: cm 3,50; diametro della base: cm 6,30.

tipo C: bottiglietta in vetro bianco trasparente contenente 50 ml di prodotto della forma simile a quella da 100 ml: altezza totale: cm 12,9; diametro massimo: cm. 4,4; altezza collo: cm 4,5; diametro minimo del collo: cm 1,6 diametro bocca del collo : cm 1,8 diametro della base : cm 4,33 Possono inoltre essere utilizzati contenitori monodose in vetro bianco trasparente, con capacitĆ  da ml. 5 a ml. 10, forma, caratteristiche, modalitĆ  di confezionamento e sigillatura libere, salvo quanto stabilito all’articolo 8.

L’operazione di imbottigliamento viene effettuata alla presenza dell’OdC, che accerta l’integritĆ  del sigillo sul recipiente della partita presentata. I contenitori, una volta riempiti, sono tappati; il tappo viene legato con spago; spago e tappo sono coperti con la ceralacca, sulla quale verrĆ  impresso un sigillo riportante gli acronimi ABTRE – DOP e un simbolo che permetta di classificare il prodotto secondo le categorie di cui all’articolo 6.

I contenitori vengono poi consegnati al produttore, insieme al corrispondente numero di bollini adesivi. Questi riporteranno una numerazione progressiva che consentirĆ  la tracciabilitĆ  del prodotto.

<strong>Art. 8. Designazione e presentazione</strong>

Il prodotto idoneo viene contraddistinto sulla base della classificazione attribuita in seguito alle analisi sensoriali descritta all’articolo 6. Sulla bottiglietta deve essere applicato un bollino colorato, rispettivamente ā€œbollino aragostaā€ nel caso ā€œa)ā€; ā€œbollino argentoā€ nel caso ā€œb)ā€; ā€œbollino oroā€ nel caso ā€œc)ā€.

I bollini sopracitati devono essere conformi alla seguente descrizione e devono essere numerati progressivamente come indicato all’articolo 7.

Il bollino ha le dimensioni di mm 40 di larghezza e 21 di altezza per le bottigliette da 100 e 250 ml, e mm 30 di larghezza x 16 di altezza, con riduzione proporzionale dei caratteri, per le altre capacitĆ . La forma rettangolare, resa concava negli angoli, riporta le parole ā€œACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI REGGIO EMILIAā€ con carattere Bodoni std maiuscolo – corpo carattere 9, ā€œDenominazione di origine protettaā€ in carattere Bodoni book italic std – corpo carattere 8, le indicazioni delle serie con la numerazione progressiva identificativa della partita imbottigliata, composta da non meno di 6 cifre, distinte a seconda delle caratteristiche qualitative del prodotto. I bollini color aragosta riportano l’indicazione ā€œserie Aragosta N. ā€¦ā€, i bollini argento quella ā€œserie Argento n. ā€¦ā€, e i bollini oro quella ā€œserie Oro N. ā€¦ā€. La stampa, di colore nero uguale per tutti i bollini, avverrĆ  rispettivamente su carta di colore aragosta Pantone 1505 c per il bollino Aragosta, su carta argentata per il bollino Argento, e su carta dorata (non giallo satinato) per il bollino Oro.

<img class=”alignnone size-medium wp-image-55361 aligncenter” src=”https://www.ilborgodelbalsamico.it/wp/wp-content/uploads/2022/04/bollini-600×168.jpg” alt=”” width=”600″ height=”168″ />

La designazione in etichetta e/o pendaglio della denominazione di cui all’art. 1 deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della stessa dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere distinti da ogni altra indicazione che compare in etichetta.

La designazione della denominazione di cui all’art. 1 deve essere immediatamente seguita dalla dizione ā€œDenominazione di origine protettaā€ scritta per esteso ed in caratteri di dimensione non inferiore a 3/4 di quelli utilizzati per la designazione della denominazione.

In etichetta e/o pendaglio potrĆ , altresƬ, comparire anche per esteso e nella lingua del Paese di destinazione la sigla comunitaria ā€œDenominazione di origine protettaā€ o ā€œD.O.P.ā€.

La locuzione ā€œtradizionaleā€ può essere ripetuta in etichetta nel medesimo campo visivo in cui ĆØ indicata la denominazione in caratteri non superiori al triplo di quelli utilizzati per indicare la denominazione.

Alla denominazione di cui all’art. 1 ĆØ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi ā€œextraā€, ā€œfineā€, ā€œsceltoā€, ā€œselezionatoā€, ā€œriservaā€, ā€œsuperioreā€, ā€œclassicoā€ e similari.
<ul>
<li>vietato per lā€™ā€œAceto balsamico tradizionale di Reggio Emiliaā€ indicare ogni riferimento all’annata di produzione; ĆØ consentita la citazione ā€œextra vecchioā€ per il prodotto che abbia avuto un invecchiamento non inferiore a 25 anni e una valutazione di relativa idoneitĆ  chimica e sensoriale in conformitĆ  alle indicazioni sopra descritte.</li>
</ul>
Le etichette e/o pendagli applicate dai produttori possono riportare indicazioni o raffigurazioni che non abbiano significato laudativo o siano tali – per colore, forma o altre caratteristiche – da confondere o trarre in inganno il consumatore su una qualitĆ  particolare, sulla metodologia di produzione, sulla classificazione, o sul reale invecchiamento del prodotto.

Eventuali indicazioni al consumatore relative alla modalitĆ  di elaborazione ed alla collocazione gastronomica del prodotto devono figurare in una controetichetta e/o pendaglio in una parte nettamente separata dall’etichetta principale.

Le norme di designazione e presentazione di cui al presente articolo non sono sostitutive di quelle previste dalle vigenti norme comunitarie e nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

Ciascun contenitore monodose deve essere inserito in una confezione sigillata in modo che non possa essere riutilizzata dopo l’apertura, e tale da permettere l’apposizione di tutti gli elementi della designazione e presentazione precedentemente indicati.

<strong>Art. 9 – Controlli</strong>

Il controllo sulla conformitĆ  del prodotto al disciplinare ĆØ svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura ĆØ l’Organismo di controllo Suolo e Salute, Via Paolo Borsellino, 12/B – 61032 Fano (PU), tel./ fax. +39 0721 860543, e-mail : in**@**********te.it.

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